Il decreto 60 del 2 aprile 2002 ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo del 4 agosto 1999, n. 351 stabilisce per gli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto ossidi di azoto, materiale particolato, piombo, benzene e monossido di carbonio:
a) i valori limite e le soglie di allarme; b) il margine di tolleranza e le modalità secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel tempo; c) il termine entro il quale il valore limite deve essere raggiunto; d) i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell’aria ambiente, i criteri e le tecniche di misurazione, con particolare riferimento all’ubicazione ed al numero minimo dei punti di campionamento, nonché alle metodiche di riferimento per la misura, il campionamento e l’analisi; e) la soglia di valutazione superiore, la soglia di valutazione inferiore e i criteri di verifica della classificazione delle zone e degli agglomerati; f) le modalità per l’informazione da fornire al pubblico sui livelli registrati di inquinamento atmosferico ed in caso di superamento delle soglie di allarme; g) il formato per la comunicazione dei dati.
Si tratta di una norma di fondamentale importanza poiché abroga i limiti degli inquinanti stabiliti dalla precedente normativa, ne ridefinisce i valori limite allineandoli ai valori stabiliti dalla normativa europea, stabilisce le date entro le quali gli obiettivi di risanamento dell’aria stabiliti dalla Comunità Europea devono essere raggiunti.