Il decreto 351 del 4 agosto 1999 in attuazione della Direttiva CEE 96/62/CE definisce i principi per:
a) stabilire gli obiettivi per la qualità dell’aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l’ambiente nel suo complesso;
b) valutare la qualità dell’aria ambiente sul territorio nazionale in base a criteri e metodi comuni;
c) disporre di informazioni adeguate sulla qualità dell’aria ambiente e far sì che siano rese pubbliche, con particolare riferimento al superamento delle soglie d’allarme;
d) mantenere la qualità dell’aria ambiente, laddove è buona, e migliorarla negli altri casi.
Il Decreto definisce, inoltre, cosa si intende per aria ambiente, inquinante, valore limite, valore obiettivo, soglia di allarme, margine di tolleranza.
Rinvia ad un successivo decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, il recepimento, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della direttiva 96/62/CE, dei valori limite e le soglie d’allarme per gli inquinanti, la fissazione del margine di tolleranza per ciascun inquinante, le modalità secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel tempo, il termine entro il quale il valore limite deve essere raggiunto, il valore obiettivo per l’ozono e gli specifici requisiti di monitoraggio.